Art. 10
10 / 14Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
In vigore dal 14 dic 2024
1. All'allegato I al decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo, sono inserite le seguenti parole:
«Sezione A
Ai fini della presente sezione A, i riferimenti alle regole della convenzione SOLAS si intendono fatti a tali regole così come applicate ai sensi della SOLAS 90.»;
b) al punto 1, le parole: «le navi ro/ro da passeggeri di cui all'.1, devono rispettare i requisiti del presente allegato» sono sostituite dalle seguenti: «, devono essere rispettati i requisiti della presente sezione»;
c) dopo il punto 4, è inserita la seguente sezione:
«Sezione B
I requisiti del capitolo II-1, parte B, della SOLAS 2020 devono essere rispettati. Tuttavia, in deroga alla regola II-1/B/6.2.3 della SOLAS 2020, l'indice di compartimentazione richiesto R deve essere determinato come segue:
=======================================================
|Persone a bordo| |
| (N)  | Indice di compartimentazione (R)  |
+===============+=====================================+
|N < 1 000  |R = 0,000088 * N + 0,7488  |
+---------------+-------------------------------------+
|1 000 ≤ N ≤ | |
|1 350  |R = 0,0369 * ln (N + 89,048) + 0,579 |
+---------------+-------------------------------------+
in cui:
N = Numero totale di persone a bordo.»;
d) le parole: «ente tecnico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «organismo riconosciuto»;
e) all'appendice, punto 6.1, le parole: «per le navi straniere e l'ente tecnico della nave per le navi italiane» sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;179#art-10