Capo VI

Art. 22

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 18 ott 2024
1. Salvo quanto previsto dall', comma 14, e dall', comma 15, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 22 Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo