Capo VI
Art. 21
Sanzioni
In vigore dal 18 ott 2024
1. Le ASC, per i rispettivi settori e sottosettori di riferimento di cui all'allegato A, sono competenti per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto da parte di un soggetto critico e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le ASC applicano una sanzione amministrativa pecuniaria, da 25.000 euro a 125.000 euro, nei confronti del soggetto critico che pone in essere una delle seguenti violazioni:
a) non effettua la valutazione del rischio dei soggetti critici di cui all';
b) non adotta le misure ai sensi dell', commi 1 e 2, lettere a), c) e d);
c) non adotta le misure ai sensi dell', comma 2, e dell', comma 2, lettere b), e) e f), e comma 3;
d) non adotta le misure ai sensi dell', comma 4;
e) non notifica alle ASC o al PCU gli incidenti, ai sensi dell';
f) non adotta le misure di cui all', comma 4, entro il termine previsto dalla diffida ivi disciplinata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le ASC applicano una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 euro a 50.000 euro, nei confronti del soggetto critico che, entro trenta giorni dallo scadere del termine di cui all', comma 2, non fornisca le informazioni e le prove richieste e non risponda per esporre le ragioni del ritardo.
4. Si ha reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo nei casi regolati dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. La reiterazione determina l'aumento fino al triplo della sanzione prevista.
5. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, le ASC, per quanto non previsto dal presente decreto, applicano il capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;134#art-21