Capo IV
Art. 18
Missioni di consulenza
In vigore dal 18 ott 2024
1. Per valutare le misure adottate da parte di un soggetto critico individuato ai sensi dell', comma 4, e individuato altresì come SCRE, ai sensi dell' della direttiva (UE) 2022/2557, il PCU, sentita l'autorità settoriale competente ovvero su proposta di quest'ultima, può chiedere alla Commissione europea di organizzare una missione di consulenza ai sensi dell' della direttiva (UE) 2022/2557.
2. Il PCU, sentita l'autorità settoriale competente, può accogliere la richiesta della Commissione europea di organizzare una missione di consulenza di cui al comma 1.
3. Su richiesta motivata della Commissione europea o di almeno uno Stato membro a cui o in cui sono forniti servizi essenziali da parte di un soggetto critico di cui al comma 1, il PCU, sentita l'autorità settoriale competente, fornisce alla Commissione europea, con riferimento a tale soggetto critico:
a) le parti pertinenti della valutazione del rischio del soggetto critico;
b) un elenco delle pertinenti misure adottate dal soggetto critico ai sensi dell';
c) informazioni sui provvedimenti adottati ai sensi degli , comma 4, o 14, comma 5, e sulle attività svolte e i provvedimenti adottati ai sensi degli .
4. Il PCU è l'autorità competente a ricevere la relazione delle missioni di consulenza di cui all', paragrafo 4, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2557. Il PCU, senza indebito ritardo, trasmette la relazione di cui al primo periodo all'autorità settoriale competente.
5. Se la relazione di cui al comma 4 riguarda la valutazione delle misure adottate da un soggetto critico di particolare rilevanza europea, individuato come soggetto critico in un altro stato membro e che fornisce servizi essenziali all'Italia o in Italia, il PCU, anche su proposta delle ASC, può trasmettere alla Commissione europea osservazioni in merito alla relazione medesima con riferimento all'adempimento degli obblighi di cui al capo III della direttiva (UE) 2022/2557 da parte di tale soggetto critico e all'eventuale necessità di misure per rafforzare la resilienza di quest'ultimo.
6. Il PCU è l'autorità competente a ricevere il parere della Commissione europea di cui all', paragrafo 4, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, in merito all'adempimento degli obblighi di cui al capo III della medesima direttiva (UE) 2022/2557 da parte dello SCRE e in merito alle eventuali misure da adottare per migliorarne la resilienza.
7. Il PCU, senza indebito ritardo, trasmette il parere di cui al comma 6 all'autorità settoriale competente.
8. Se il parere di cui al comma 6 riguarda un soggetto critico individuato ai sensi dell', comma 4, quest'ultimo si adegua a tale parere e l'autorità settoriale competente verifica il relativo adempimento.
9. Il PCU, sentiti l'autorità settoriale competente e il soggetto critico interessato, fornisce alla Commissione europea e agli Stati membri ai quali o nei quali sono forniti i servizi essenziali da parte di tale soggetto informazioni in merito alle misure che sono state adottate sulla base del parere della Commissione.
10. Il PCU, sentite le ASC, propone alla Commissione europea gli esperti nazionali che partecipano alle missioni di consulenza ai sensi dell', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2022/2557, in possesso, nei casi in cui sia necessario in ragione delle attività da svolgere, di un valido e appropriato nulla osta di sicurezza, rilasciato ai sensi dell' della legge 3 agosto 2007, n. 124. Tale partecipazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Il PCU, sentita l'autorità settoriale competente e con l'accordo del soggetto critico interessato, può richiedere alla Commissione europea di organizzare missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui all', paragrafi 6, 8 e 9, della direttiva (UE) 2022/2557, al fine di consigliare il soggetto critico riguardo all'adempimento degli obblighi di cui al capo III del presente decreto.
12. Le missioni di consulenza di cui ai commi 1 e 2, nei limiti di quanto necessario per il proprio svolgimento, hanno accesso alle informazioni, ai sistemi e agli impianti relativi alla fornitura di servizi essenziali da parte dei soggetti critici individuati come SCRE.
13. Le missioni di consulenza di cui ai commi 1 e 2 si svolgono conformemente al diritto nazionale e nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di tutela degli interessi nazionali.
14. Il PCU, sentita l'autorità settoriale competente, informa il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all' della direttiva (UE) 2022/2557 in merito ai principali risultati delle missioni di consulenza di cui ai commi 1 e 2 e alle relative conclusioni, al fine di promuovere l'apprendimento reciproco.
15. Agli oneri di missione derivanti dal presente articolo, pari a euro 14.472 per l'anno 2024 e pari a euro 57.888 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme relative alla copertura degli oneri di missione sono ripartite tra il PCU e le ASC in ragione delle funzioni agli stessi attribuite dal presente decreto e tenendo conto, per quanto riguarda le ASC, del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica.
Storico versioni
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