Art. 22 · Clausola di invarianza finanziaria
Capo VI

Art. 22

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 18 ott 2024
1. Salvo quanto previsto dall', comma 14, e dall', comma 15, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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