Capo II
Art. 5
Autorità settoriali competenti e punto di contatto unico
In vigore dal 18 ott 2024
Autorità settoriali competenti
e punto di contatto unico
1. Sono designate le seguenti autorità settoriali competenti (ASC), responsabili della corretta applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni del presente decreto:
a) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il settore dell'energia di cui al numero 1 dell'allegato A, sottosettori dell'energia elettrica, del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, del petrolio, del gas e dell'idrogeno;
b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore dei trasporti di cui al numero 2 dell'allegato A, sottosettori del trasporto aereo, del trasporto ferroviario, del trasporto per vie d'acqua, del trasporto su strada e del trasporto pubblico, nonché per il settore delle acque irrigue di cui al numero 12 dell'allegato A;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario di cui al numero 3 dell'allegato A e per il settore delle infrastrutture dei mercati finanziari di cui al numero 4 dell'allegato A, in collaborazione con le autorità di vigilanza di settore, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob);
d) il Ministero della salute, direttamente o per il tramite delle proprie autorità territoriali, e, per gli ambiti di propria competenza, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per il settore della salute di cui al numero 5 dell'allegato A;
e) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, direttamente o per il tramite delle proprie autorità territoriali, per il settore dell'acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato A, e per il settore delle acque reflue di cui al numero 7 dell'allegato A;
f) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il settore delle infrastrutture digitali di cui al numero 8 dell'allegato A, in collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, per le attività di cui agli del presente decreto;
g) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il settore dello spazio di cui al numero 10 dell'allegato A;
h) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il settore della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di cui al numero 11 dell'allegato A;
i) per il settore degli enti della pubblica amministrazione, di cui al numero 9 dell'allegato A, sono designate ASC le amministrazioni indicate alle lettere da a) a h) relativamente ai settori di rispettiva competenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri per gli enti individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 17 gennaio 2026.
2. Con accordo definito entro il 30 ottobre 2024 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite modalità di collaborazione tra le ASC, le regioni e le province autonome interessate, quando il soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul territorio di una regione o provincia autonoma nei settori di cui alle lettere a), b), d), e) ed h). Con il medesimo accordo, nei casi di cui al primo periodo, sono definiti altresì criteri uniformi in ambito nazionale per lo svolgimento delle attività di ispezione e di verifica, per le misure previste dagli .
3. Le ASC esercitano le competenze loro attribuite dal presente decreto nel rispetto delle attribuzioni:
a) dell'autorità giudiziaria, relativamente alle notizie di reato;
b) del Ministero dell'interno, in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e di difesa civile;
c) del Ministero della difesa, in materia di difesa e sicurezza dello Stato;
d) del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di gestione e superamento delle emergenze;
e) del Ministero delle imprese e del made in Italy, in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica;
f) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in materia di cybersicurezza e resilienza di cui all', comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
g) degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Quando opportuno, le ASC, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l'uso di norme e specifiche tecniche europee e internazionali per le misure sulla sicurezza e sulla resilienza applicabili ai soggetti critici.
5. È istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è definita l'organizzazione del PCU tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 1, lettera g), e lettera i). Il punto di contatto e le ASC presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono complessivamente composti da cinque unità di livello dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale generale, e ventisette unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica.
Per le finalità cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 893.205 per l'anno 2024 e di euro 3.572.820 annui a decorrere dall'anno 2025.
6. Il PCU esercita le competenze ad esso attribuite dal presente decreto e, in particolare:
a) assicura il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) assicura il collegamento con i punti di contatto unici designati o istituiti, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati membri;
c) assicura il collegamento tra le ASC e le autorità competenti designate o istituite, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati membri;
d) assicura il collegamento con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all';
e) si coordina, istituendo un apposito tavolo, con la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 gennaio 2013, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri organismi nazionali competenti in materia di resilienza nazionale;
f) coordina le attività di sostegno di cui all';
g) riceve le notifiche degli incidenti ai sensi dell';
h) promuove le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche;
i) svolge funzioni di autorità settoriale competente per il settore di cui al comma 1, lettera i), per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
l) svolge i compiti di segreteria a supporto del CIR.
7. Entro il 17 luglio 2028 e, successivamente, ogni due anni, il PCU trasmette alla Commissione europea e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all' una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute ai sensi dell', comma 1, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese dalle ASC ai sensi dell', comma 6. Per la redazione di tale relazione, il PCU può utilizzare il modello di cui all', paragrafo 3, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557.
8. Il PCU elabora annualmente un documento di sintesi sullo stato della resilienza dei soggetti critici e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei soggetti critici per la comunicazione al CIR.
9. Il PCU e le ASC cooperano tra loro e possono cooperare con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, il Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti critici e le parti interessate.
10. Il PCU e le ASC cooperano e scambiano informazioni con l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza sui rischi di cybersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici e sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici che hanno ripercussioni sui soggetti critici, anche per quanto riguarda le pertinenti misure adottate dai medesimi PCU, ASC o Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale.
11. Il PCU, le ASC e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale cooperano e trasmettono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli della legge 3 agosto 2007, n. 124, su rischi, minacce e incidenti, anche di natura informatica, che hanno ripercussioni sui soggetti critici, nonché sulle relative misure adottate dai medesimi PCU, ASC e Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
12. Entro tre mesi dall'istituzione del PCU e dalla designazione delle ASC, la Presidenza del Consiglio dei ministri notifica alla Commissione europea l'identità del PCU e delle ASC, i dati di contatto, le competenze e le responsabilità previste dal presente decreto e, successivamente, notifica tempestivamente alla Commissione europea ogni modifica delle informazioni notificate in precedenza. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguata e tempestiva pubblicità all'identità del PCU e delle ASC e ad ogni modifica di tale identità.
13. Ciascuna ASC, per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente decreto, individua, tra quelli esistenti, un ufficio dirigenziale di livello non generale, o istituisce un apposito ufficio dirigenziale non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unità di personale appartenente all'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, o categorie equivalenti, posto alle dirette dipendenze del segretario generale o del soggetto individuato secondo i rispettivi ordinamenti, con corrispondente incremento della dotazione organica, adottando il relativo provvedimento di organizzazione con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024 e dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Resta fermo per la Presidenza del Consiglio dei ministri quanto previsto dal comma 5.
Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i dirigenti di cui al comma 5 e di cui al primo periodo del presente comma anche mediante i concorsi unici di cui all', del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, o attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale non dirigenziale di cui al comma 5 e di cui al primo periodo del presente comma, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso i concorsi unici di cui all', del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi dell', comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa, distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Ai fini dello svolgimento delle attività di collaborazione di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione organica, 2 unità di personale appartenente all'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, con le medesime modalità di reclutamento previste dal presente comma. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa 1.088.968 per l'anno 2024 e di euro 3.155.871 annui a decorrere dall'anno 2025.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5, e 13 del presente articolo, pari a euro 1.982.173 per l'anno 2024 e pari a euro 6.728.691 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
15. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l'Agenzia Italiana del Farmaco provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento sono ripartite tra le ASC in ragione del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonché dei relativi elementi di complessità tecnica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;134#art-5