Capo II

Art. 15

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

In vigore dal 13 giu 2025
1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, senza considerare i valori relativi a: a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1; b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all' del citato testo unico delle imposte sui redditi; b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54; b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell' del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. 2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, la maggiorazione del costo del lavoro e i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell' del predetto testo unico, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025- 2026".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13#art-15

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