Titolo I
Art. 5
Revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato dell'imposta sui premi di assicurazione
In vigore dal 22 feb 2024
Revisione dei termini di prescrizione e decadenza
dell'azione dello Stato dell'imposta sui premi di assicurazione
1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.»;
b) l' è sostituito dal seguente:
« (Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato). - 1. In caso di infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia infedele.
2. In caso di omessa denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste dalla presente legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
3. A decorrere dalle dichiarazioni presentate relativamente al periodo di imposta 2024, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.
4. Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva dell'imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Se non stabilito diversamente, le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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