Titolo I

Art. 4

Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA

In vigore dal 1 gen 2027
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10; b) all', dopo il comma 7-ter è inserito il seguente: «7-quater. In deroga al primo periodo del comma 7-bis, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un'idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia di cui al primo periodo. Il rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attività, in cui risulti l'esercizio dell'opzione per l'inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni prevista dall' del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, di cui al comma 2, lettera e-bis) del presente articolo, ha l'obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.». 2. All' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7-quater, è aggiunto il seguente: «7-quinquies. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non adempie agli obblighi di cui all', comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000; non si applica l' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13#art-4

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