Capo II

Art. 12

Effetti dell'accettazione della proposta

In vigore dal 22 feb 2024
1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all' impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati. 2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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