Capo II
Art. 17
Valore della produzione netta oggetto di concordato
In vigore dal 6 ago 2024
1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13#art-17