Capo V
Art. 38
Imprese partecipate in misura minoritaria
In vigore dal 20 dic 2025
1. Ai fini del presente articolo:
a) «impresa partecipata in misura minoritaria»: indica un'impresa nella quale la controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o inferiore al 30 per cento;
b) «impresa partecipante di minoranza»: indica un'impresa partecipata in misura minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in un'altra impresa partecipata in misura minoritaria ad eccezione del caso in cui la partecipazione di controllo nella prima impresa è detenuta, a sua volta, direttamente o indirettamente da un'impresa partecipata in misura minoritaria;
c) «sottogruppo di minoranza»: indica un'impresa partecipante di minoranza e le imprese partecipate di minoranza nei cui confronti la prima detiene una partecipazione di controllo;
d) «impresa partecipata di minoranza»: indica un'impresa partecipata in misura minoritaria la cui partecipazione di controllo è detenuta, direttamente o indirettamente, da una impresa partecipante di minoranza.
2. Con riferimento alle imprese di un sottogruppo di minoranza, il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e della imposizione integrativa per un Paese, ai sensi delle disposizioni dei capi da III a VII, deve essere effettuato trattando tale sottogruppo di minoranza come se fosse un gruppo distinto.
3. Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita rilevante delle imprese costituenti un sottogruppo di minoranza sono irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell', commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione ad un Paese.
4. L'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa di un'impresa partecipata in misura minoritaria che non è membro di un sottogruppo di minoranza sono calcolate ai sensi delle disposizioni dei capi da III a VII avendo a riferimento i pertinenti valori dell'impresa singolarmente considerata.
5. Le imposte rilevanti rettificate e il reddito o perdita rilevante delle imprese di cui al comma 4 sono irrilevanti ai fini del calcolo, ai sensi dell', commi 1 e 3, dell'aliquota di imposizione effettiva e del reddito netto rilevante del gruppo in relazione ad un Paese. Le disposizioni del comma 4 e quelle riportate nel primo periodo non si applicano alle imprese partecipate in misura minoritaria che sono entità di investimento.
6. Le disposizioni dei commi 3 e 5 non hanno effetto ai fini dell'applicazione dell'.
7. Resta ferma l'applicazione dell', commi 3 e 4, quando un'impresa partecipante di minoranza è una entità trasparente e dell' con riferimento alle partecipazioni detenute da una partecipante parzialmente posseduta in un'impresa partecipata in misura minoritaria. La partecipante di minoranza non è considerata un'impresa controllante capogruppo con riferimento al sottogruppo di minoranza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-38