Capo II
Art. 15
Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti parzialmente possedute
In vigore dal 29 dic 2023
1. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione.
2. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione se, con riferimento al medesimo esercizio, un'altra partecipante parzialmente posseduta ovunque localizzata e soggetta ad una imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente, detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione totalitaria nella partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-15