Capo II

Art. 15

Abrogato

Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti parzialmente possedute

In vigore dal 1 gen 2027
1. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione. 2. Una partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è un'impresa a bassa imposizione deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione se, con riferimento al medesimo esercizio, un'altra partecipante parzialmente posseduta ovunque localizzata e soggetta ad una imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente, detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione totalitaria nella partecipante parzialmente posseduta localizzata nel territorio dello Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-15

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