Capo II

Art. 17

Scomputo dell'imposta minima integrativa

In vigore dal 29 dic 2023
1. Se una controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene indirettamente una partecipazione in un'impresa a bassa imposizione attraverso una partecipante intermedia che, per l'esercizio, è soggetta ad un'imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente rispetto a tale impresa a bassa imposizione, l'imposizione integrativa attribuita alla controllante relativa a tale impresa a bassa imposizione ai sensi degli è ridotta in misura pari alla porzione di detta imposizione integrativa che è attribuita alla partecipante intermedia. 2. Se una controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano detiene indirettamente una partecipazione in un'impresa a bassa imposizione attraverso una partecipante parzialmente posseduta che, per l'esercizio, è soggetta ad un'imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente rispetto a tale impresa a bassa imposizione, l'imposizione integrativa attribuita alla controllante relativa a tale impresa a bassa imposizione ai sensi degli è ridotta in misura pari alla porzione di detta imposizione integrativa che è attribuita alla partecipante parzialmente posseduta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Scomputo dell'imposta minima integrativa (Art. 17 Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo