Capo II
Art. 20
Applicazione dell'imposta minima suppletiva nel Paese della controllante capogruppo
In vigore dal 29 dic 2023
Applicazione dell'imposta minima suppletiva
nel Paese della controllante capogruppo
1. Nel caso in cui la controllante capogruppo è localizzata in un Paese terzo a bassa imposizione, tutte le imprese del gruppo localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, dell'importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'.
2. Le disposizioni del comma 1 non trovano applicazione se la controllante capogruppo è soggetta ad una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a sè stessa e alle sue imprese a bassa imposizione localizzate nel suo Paese di localizzazione.
3. Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1 e può stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio italiano.
4. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-20