Art. 20 · Applicazione dell'imposta minima suppletiva nel Paese della controllante capogruppo
Capo II

Art. 20

Abrogato15 / 63

Applicazione dell'imposta minima suppletiva nel Paese della controllante capogruppo

In vigore dal 1 gen 2027
1. Nel caso in cui la controllante capogruppo è localizzata in un Paese terzo a bassa imposizione, tutte le imprese del gruppo localizzate nel territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento, a titolo di imposta minima suppletiva, dell'importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano ai sensi dell'. 2. Le disposizioni del comma 1 non trovano applicazione se la controllante capogruppo è soggetta ad una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a sè stessa e alle sue imprese a bassa imposizione localizzate nel suo Paese di localizzazione. 3. Il gruppo multinazionale individua l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano tenuta al versamento dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1 e può stabilire la ripartizione del relativo onere tra le imprese localizzate nel territorio italiano. 4. Non assumono rilevanza fiscale le somme percepite o versate dalle imprese a fronte del riaddebito dell'imposta minima suppletiva di cui al comma 1.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-20