Capo V

Art. 37

Esclusione de minimis

In vigore dal 20 dic 2025
1. In deroga agli articoli da 33, 34, 35, 36 e 38, a scelta dell'impresa dichiarante ai sensi dell', comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese ed entità a controllo congiunto localizzate in un Paese è pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio: a ) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate in tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro; b ) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese è una perdita o è un reddito inferiore a 1 milione di euro. 2. I ricavi rilevanti medi e il reddito rilevante medio di cui al comma 1 corrispondono alla media rispettivamente dei ricavi rilevanti e del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel Paese per l'esercizio e i due esercizi precedenti. Se nel primo o nel secondo esercizio precedente, o in entrambi, in un Paese le imprese ivi localizzate sono senza ricavi rilevanti o con un reddito rilevante pari a zero, tale esercizio o tali esercizi sono esclusi dal calcolo dei ricavi rilevanti medi o del reddito rilevante medio di detto Paese. 3. I ricavi rilevanti delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrispondono alla somma di tutti i ricavi delle imprese localizzate in detto Paese, ridotti o aumentati degli eventuali aggiustamenti effettuati ai sensi del Capo III. 4. Il reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate in un Paese per un dato esercizio corrisponde al reddito netto o alla perdita netta rilevante di detto Paese calcolati ai sensi dell', comma 3. 5. L'esclusione de minimis di cui ai commi da 1 a 4 non è applicabile alle imprese apolidi e alle entità d'investimento. I ricavi e il reddito o perdita rilevante di tali entità non sono considerati ai fini del calcolo dell'esclusione de minimis.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-37

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