Capo V

Art. 36

Imposizione integrativa addizionale

In vigore dal 20 dic 2025
1. Nel caso in cui, ai sensi dell', comma 9, dell', comma 7, dell', commi 2, 3 e 5, dell', comma 10, e dell', commi 4 e 6, una rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o perdita rilevante comporti il ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa del gruppo multinazionale o nazionale per un esercizio precedente, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto disposto negli . L'eventuale importo dell'imposizione integrativa addizionale derivante da tale ricalcolo è considerato come un'imposizione integrativa addizionale ai fini dell', comma 4, per l'esercizio nel quale è effettuato il ricalcolo. 2. Se sussiste un'imposizione integrativa addizionale in assenza di un reddito netto rilevante nell'esercizio, riferito ad un dato Paese, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata in tale Paese, ai fini del comma 2 dell', è di importo pari all'imposizione integrativa ad essa imputata ai sensi dell', commi 6 e 7, divisa per l'aliquota minima d'imposta. 3. Se sussiste, ai sensi dell', comma 5, un'imposizione integrativa addizionale, il reddito rilevante di ciascuna impresa localizzata nel Paese, ai fini del comma 2 dell', è pari all'imposta integrativa attribuita a tale impresa divisa per l'aliquota minima d'imposta. L'attribuzione di tale imposizione integrativa addizionale è effettuata su base proporzionale a ciascuna di tali imprese, utilizzando il valore risultante dal prodotto tra il reddito o perdita rilevante e l'aliquota minima d'imposta, ridotto delle imposte rilevanti rettificate. L'imposizione integrativa addizionale è attribuita unicamente alle imprese che registrano un importo di imposte rilevanti rettificate inferiore a zero e inferiore al reddito o perdita rilevante di tali imprese moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta. 4. Se a un'impresa è attribuita un'imposizione integrativa addizionale ai sensi del presente articolo e dell', commi 6 e 7, tale impresa è considerata un'impresa a bassa imposizione ai fini del capo II.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-36

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