Capo IV

Art. 29

Modifiche ai valori delle imposte anticipate e delle imposte differite

In vigore dal 29 dic 2023
Modifiche ai valori delle imposte anticipate e delle imposte differite 1. Ai fini del presente articolo: a) «accantonamenti disconosciuti»: indica le variazioni delle imposte anticipate e differite che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio di un'impresa relative ad un trattamento fiscale incerto e alle distribuzioni da parte di un'impresa del gruppo; b) «accantonamenti irrilevanti»: indica ogni incremento delle imposte differite che hanno concorso a determinare l'utile o perdita netta contabile dell'esercizio, la cui debenza ci si attende non avvenga entro il termine indicato al comma 7 e con riferimento alle quali l'impresa dichiarante sceglie, ai sensi dell', comma 2, per la loro non inclusione nell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite relative al medesimo esercizio; c) «recupero delle imposte differite»: indica, per ogni esercizio, l'ammontare delle imposte differite che: 1) sono state contabilizzate nel quinto esercizio ad esso precedente concorrendo a formare per tale esercizio l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite; 2) si riferiscono a differenze temporanee che non si sono ancora riversate e le cui corrispondenti imposte rilevanti non sono state pagate entro l'esercizio; 3) non ricadono nella categoria delle eccezioni al recupero delle imposte differite. d) «eccezioni al recupero delle imposte differite»: indica le imposte differite relative: 1) a costi, ammortamenti accelerati o anticipati relativi a beni tangibili o del relativo diritto d'uso; 2) al costo di concessioni pubbliche per l'uso di beni immobili o per lo sfruttamento di risorse naturali che comporta investimenti significativi in beni tangibili; 3) a spese di ricerca e sviluppo; 4) a costi di dismissione, di disinquinamento o di remissione in pristino; 5) alla contabilizzazione secondo il criterio del fair value di utili netti maturati ma non ancora realizzati a condizione che l'impresa non abbia esercitato l'opzione di cui all', comma 7; 6) ad utili netti da conversione di voci in valuta estera; 7) a riserve tecniche assicurative nonché ai costi di acquisizione differiti pluriennali; 8) a plusvalenze relative alla cessione di immobilizzazioni materiali ubicate nel Paese di localizzazione dell'impresa alienante i cui proventi sono reinvestiti nell'acquisto di altre immobilizzazioni materiali ivi ubicate; 9) ad importi aggiuntivi contabilizzati in conseguenza di modifiche dei principi contabili relativamente ad uno o più dei punti da 1) a 8). 2. Se in un esercizio l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate e differite ai fini dell'utile o perdita netta contabile di un'impresa è pari o inferiore alla aliquota di imposizione minima, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite è pari all'importo netto delle stesse, aumentato e diminuito ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Se l'aliquota nominale utilizzata per calcolare le imposte anticipate e differite ai fini dell'utile o perdita netta contabile di un'impresa è superiore alla aliquota di imposizione minima, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite è pari all'importo netto delle stesse ricalcolato avendo a riferimento l'aliquota di imposizione minima, aumentato e diminuito ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. 3. L'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite deve essere aumentato in misura pari: a) all'importo pagato nel corso dell'esercizio relativo agli accantonamenti disconosciuti e agli accantonamenti irrilevanti; b) all'importo del recupero delle imposte differite pagato nel corso dell'esercizio. 4. Se in un esercizio le imposte anticipate relative ad una perdita non sono state contabilizzate in mancanza dei relativi presupposti contabili, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite deve essere comunque ridotto in misura pari all'importo dell'imposte anticipate che sarebbe stato rilevato assumendone la sussistenza. 5. L'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite non include: a) l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite relative a componenti reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi dalle disposizioni del capo III; b) l'importo delle imposte anticipate e differite relative agli accantonamenti disconosciuti ed agli accantonamenti irrilevanti; c) le iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali, di imposte anticipate contabilizzate per effetto di modifiche dei loro presupposti di registrazione contabile; d) l'importo relativo alle modifiche delle imposte anticipate e differite conseguenti alla variazione dell'aliquota di imposizione nominale; e) l'importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite contabilizzate in conseguenza del riconoscimento e utilizzo di crediti di imposta. 6. Se in un esercizio l'importo delle imposte anticipate contabilizzato da un'impresa è stato determinato applicando una aliquota di imposizione nominale inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'impresa è in grado di dimostrare che tali imposte anticipate sono attribuibili ad una perdita rilevante, detto importo può essere ricalcolato nell'esercizio utilizzando l'aliquota minima d'imposta. Nelle ipotesi in cui l'importo delle imposte anticipate è stato aumentato ai sensi del primo periodo, l'importo totale netto delle variazioni delle imposte differite e anticipate deve essere ridotto in misura corrispondente. 7. Il recupero delle imposte differite relativo ad un esercizio comporta una riduzione di pari importo delle imposte rilevanti relative al quinto esercizio ad esso anteriore con la necessità di dover ricalcolare per tale esercizio l'aliquota di imposizione effettiva e l'importo dell'imposizione integrativa ai sensi dell', comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-29

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Modifiche ai valori delle imposte anticipate e delle imposte differite (Art. 29 Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo