Art. 8

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

In vigore dal 30 dic 2023
Modifiche all' del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 1. All' del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per l'anno 2023, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;188#art-8

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