Art. 12
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
In vigore dal 30 dic 2023
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la cifra «12», le parole: «, comma 2» sono soppresse;
2) dopo la cifra «15», le parole «, comma 2» sono soppresse;
3) sono inserite, in fine, le seguenti «, 21 e 23»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalità di esecuzione dei controlli finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 22 e 24.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII. VII-bis e VII-ter, le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente:
a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI;
b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;
c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.»;
d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Quando a seguito di comunicazione del Fondo mutualistico nazionale AgriCat agli organismi pagatori, effettuata mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa agricola beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a seguito di una denuncia di sinistro per eventi catastrofali, l'Organismo pagatore compensa l'importo dell'aiuto da erogare con gli importi indebitamente percepiti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;188#art-12