Art. 7

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

In vigore dal 30 dic 2023
Modifiche all' del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 1. All', comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le parole: «sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalità rafforzata», sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli obblighi della condizionalità rafforzata e sono eseguiti i relativi controlli».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;188#art-7

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