Art. 3

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

In vigore dal 30 dic 2023
Modifiche all' del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 1. All' del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, l'autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda.»; b) il comma 2 è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;188#art-3

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