Art. 10

Modifica del Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

In vigore dal 30 dic 2023
Modifica del Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 1. Il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, è sostituito dal seguente: «Capo VII - Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'ortofrutta e del settore delle patate e del settore olivicolo Art. 18 (Inosservanza dei criteri di riconoscimento). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che non rispetta uno o più dei criteri di riconoscimento, è soggetta alla sanzione della revoca del riconoscimento. Art. 19 (Frodi). - 1. Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all'indebito conseguimento degli aiuti è soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni: a) revoca del riconoscimento; b) recupero degli aiuti già erogati da parte dell'Organismo pagatore; c) esclusione del riconoscimento per l'anno successivo a quello in cui è stata commessa la frode. 2. Quando pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate inerenti ai fatti di cui al comma 1, nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sospesi i pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezioni 2, 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2115, finché i fatti non sono accertati e, per lo stesso periodo, è sospeso il riconoscimento. Art. 20 (Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni). - 1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori, rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi. 2. Gli interessi sono calcolati: a) a decorrere dal ricevimento del pagamento indebito; b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali. Art. 21 (Sanzioni per gli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, che richiede nella domanda di aiuto un importo superiore al 3 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo pagatore competente è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che siano risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche. 2. Se il valore della produzione commercializzata è dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1 sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato. Art. 22 (Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori che viola le norme di commercializzazione o non rispetta i requisiti minimi di cui al Titolo II del regolamento di esecuzione (UE) 2011/543 in materia di operazioni di ritiro dal mercato di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la distribuzione gratuita è soggetta alle seguenti sanzioni: a) se i quantitativi non conformi sono inferiori al 10 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari all'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi; b) se i quantitativi non conformi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari al doppio dell'importo dell'aiuto dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi dei prodotti ritirati non conformi; c) se i quantitativi non conformi superano il 25 per cento di quelli ritirati, la sanzione è pari all'importo dell'aiuto dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato. Art. 23 (Sanzioni applicabili per la violazione delle regole nelle operazioni di ritiro nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che effettua lo smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126 in modo non conforme a quanto stabilito dall'autorità nazionale competente, non è ammessa alle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 21. 2. Alla medesima sanzione è soggetta l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazione di produttori che abbia provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative nello svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente. Art. 24 (Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. I destinatari dei prodotti ritirati dal mercato che violano le condizioni previste dall'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/126 sono soggetti all'esclusione dal diritto di ricevere i prodotti ritirati dal mercato per il periodo di un anno e sono tenuti al versamento di una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto. Art. 24-bis (Inosservanza dell'obbligo di informazione nel settore dell'ortofrutta e delle patate). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che non fornisce, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è soggetta alla revoca del riconoscimento. 2. Nel caso previsto dal comma 1, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi. Gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli erogati sono recuperati. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali. Art. 24-ter (Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta nel settore dell'ortofrutta previste dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126). - 1. Fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la raccolta verde quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile alla misura; b) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata; c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative. 2. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la mancata raccolta quanto ricorre una delle seguenti ipotesi: a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile alla misura; b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, salvo che l'intervento non abbia ad oggetto piante ortofrutticole che hanno un periodo di raccolta superiore ad un mese; c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative. Art. 24-quater (Sanzione a fronte della presentazione tardiva della domanda di aiuto). - 1. In deroga a quanto previsto dall', un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che opera nei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate e che presenta una domanda di aiuto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, è soggetta ad una sanzione pari alla riduzione dell'1 per cento dell'importo dell'aiuto riconosciuto, per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda. Art. 24-quinquies (Sanzioni per infrazione della determinazione del valore della produzione commercializzata per il settore olivicolo). - 1. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore olivicolo che, ai fini del conseguimento del pertinente aiuto, dichiara un valore della produzione commercializzata di cui agli articoli 30, 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126, diverso da quella accertato, è soggetta alle seguenti sanzioni: a) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è minore del 5 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto in misura corrispondente; b) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore al 5 per cento ma inferiore al 20 per cento, il valore preso a riferimento ai fini del conseguimento dell'aiuto è ridotto nella medesima misura, con una ulteriore riduzione del 5 per cento; c) se la differenza tra il valore accertato e quello dichiarato è superiore o uguale al 20 per cento, il riconoscimento è revocato per l'anno di competenza. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'Organismo pagatore compensa l'importo residuo dell'aiuto da erogare con l'importo indebitamente percepito e, per l'eventuale eccedenza, procede all'escussione della polizza fideiussoria. Nel caso di cui alla lettera c), l'Organismo pagatore escute la polizza fideiussoria al fine di ottenere la restituzione integrale di quanto erogato.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;188#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo