Capo IV
Art. 7
Ambito di applicazione
In vigore dal 6 mag 2023
1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti, a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione europea o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite conformemente all' e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-7