Capo III
Art. 4
Ambito di applicazione
In vigore dal 6 mag 2023
1. Le norme di cui al presente capo si applicano in caso di violazione dei criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, prevedendone le sanzioni, in relazione ai seguenti interventi:
a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
b) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
e) misure di sostegno accoppiato al reddito;
f) interventi basati sulle superfici e sugli animali, ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115.
2. Le funzioni relative ai procedimenti di accertamento e applicazione delle riduzioni previste dagli articoli del presente Capo spettano all'Autorità di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi pagatori di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-4