Capo III

Art. 4

Ambito di applicazione

In vigore dal 6 mag 2023
1. Le norme di cui al presente capo si applicano in caso di violazione dei criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, prevedendone le sanzioni, in relazione ai seguenti interventi: a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità; b) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità; c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali; e) misure di sostegno accoppiato al reddito; f) interventi basati sulle superfici e sugli animali, ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115. 2. Le funzioni relative ai procedimenti di accertamento e applicazione delle riduzioni previste dagli articoli del presente Capo spettano all'Autorità di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi pagatori di cui all' del regolamento (UE) 2021/2116.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-4

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