Capo II
Art. 3
Calcolo delle riduzioni
In vigore dal 30 dic 2023
1. L'ammontare delle riduzioni è calcolato sulla base dell'importo totale dei pagamenti di cui all', comma 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell'anno solare in cui si è verificata l'infrazione.
2. In base alla gravità dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all', la riduzione è pari al 3 per cento, 5 per cento o 10 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all', comma 1. Si applica, in ogni caso, la percentuale del 10 per cento, ove l'infrazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 8.
3. Nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione è pari al 20 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all', comma 1.
4. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 30 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all', comma 1.
5. Qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti indicati all', comma 1, dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una infrazione per violazione di una norma nazionale di attuazione di quanto disposto nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorità, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione di cui al comma 2 sono ridotte, rispettivamente, del 100 per cento, 50 per cento e 25 per cento.
6. In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-3