Capo V

Art. 10

Disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

In vigore dal 30 dic 2023
1. Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'. Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento. 2. Per l'anno 2023, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024. 3. Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-10

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