Capo VI

Art. 13

Violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità

In vigore dal 6 mag 2023
1. In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, determinata dall'autorità di gestione in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, come graduate sulla base dei criteri posti dai decreti di cui all', del 6 per cento, del 10 per cento o del 20 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'operazione in questione nel corrispondente anno civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-13

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