Capo II

Art. 15

Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

In vigore dal 31 dic 2022
1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201#art-15

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