Capo II
Art. 20
Tutele sociali
In vigore dal 31 dic 2022
1. I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all', comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201#art-20