Titolo III
Art. 13
Limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi
In vigore dal 31 dic 2022
1. L'attribuzione di diritti speciali o esclusivi è ammessa, in conformità al diritto dell'Unione europea, solo se indispensabile all'adempimento della funzione affidata al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, in assenza di misure meno restrittive della libertà d'impresa e sulla base di un'adeguata analisi economica. L'ente locale dà conto dell'analisi e della valutazione circa la necessità di attribuire diritti speciali o esclusivi nella deliberazione di cui all', comma 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201#art-13