Titolo III
Art. 12
Obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
In vigore dal 31 dic 2022
Obblighi di servizio pubblico
per gli operatori sul mercato
1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all', comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all', comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201#art-12