Titolo III
Art. 11
Promozione e sostegno degli utenti
In vigore dal 31 dic 2022
1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all', comma 4, non risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico, l'ente locale può comunque promuovere iniziative per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti, ferma restando la libertà di impresa degli operatori. Tali iniziative possono includere, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione e della normativa europea sugli aiuti di Stato, il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici, titoli o altre agevolazioni ai fini della fruizione del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201#art-11