Sez. II

Art. 66

Vigilanza del Ministero della giustizia

In vigore dal 30 dic 2022
1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull'attività svolta. È, in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa. 2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell', comma 1.
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Vigilanza del Ministero della giustizia (Art. 66 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo