Art. 66 · Vigilanza del Ministero della giustizia
Sez. II

Art. 66

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Vigilanza del Ministero della giustizia

In vigore dal 30 dic 2022
1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull'attività svolta. È, in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa. 2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell', comma 1.
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