Sez. II
Art. 64
Forme di gestione
In vigore dal 30 dic 2022
1. I Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all'.
2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento. Possono, altresì, dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell' del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o mediante una convenzione stipulata ai sensi dell' del medesimo decreto.
3. Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra l'altro, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto.
4. In ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere inserito nell'elenco di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-64