Capo V›Sez. I
Art. 62
Livelli essenziali delle prestazioni
In vigore dal 30 dic 2022
1. Mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformità ai principi e alle garanzie stabiliti dal presente decreto, nel limite delle disponibilità del fondo di cui all', comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-62