Capo II

Art. 69

Modifiche in materia di giustizia digitale

In vigore dal 30 dic 2022
1. All' del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale.»; b) al comma 6, dopo le parole «ai soggetti» sono inserite le seguenti: «diversi dall'imputato»; c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nei procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.»; d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell'articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale.».
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Modifiche in materia di giustizia digitale (Art. 69 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo