Art. 31

Competenze all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni

In vigore dal 27 set 2022
Competenze all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni 1. Le attività di controllo ufficiale sono svolte dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalle aziende unità sanitarie locali e, nell'ambito di quanto previsto all', comma 2, dal Ministero della difesa i quali provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto. 2. Le autorità competenti svolgono le attività di cui al presente decreto anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente. 3. È fatta salva l'applicazione degli , della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto. 4. Per quanto non previsto dal presente decreto, per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981. 5. Ove applicabile è fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all', comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 7. Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza - ingiunzione, l'autorità competente ai sensi dell', della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ai criteri di cui all', della medesima legge, può tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia.
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Competenze all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni (Art. 31 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo