Art. 33

Disposizioni transitorie

In vigore dal 31 dic 2025
1. Ai sensi dell'articolo 277, del regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, di adeguamento al regolamento (UE) 576/2013 relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, continuano ad applicarsi in luogo della parte VI del regolamento, fino alla data del 21 aprile 2026. 2. In vista della piena operatività delle previsioni relative al veterinario aziendale, le disposizioni di cui all', comma 1, inerenti i veterinari incaricati, si applicano per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-bis. I veterinari incaricati di cui all', possono svolgere le attività previste dal medesimo per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale fino al 31 dicembre 2026.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-33

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