Art. 30

Sanzioni relative alle violazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e territori - Parte V, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429

In vigore dal 27 set 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, il veterinario, il professionista della sanità degli animali acquatici e il professionista degli animali che introducono agenti patogeni nell'Unione europea e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che introduce intenzionalmente tali agenti nell'Unione europea, in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 240, paragrafo 1 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 242, paragrafo 1, del regolamento non adotta le necessarie e appropriate misure di prevenzione delle malattie durante il trasporto conformemente all'articolo 125, paragrafo 1 e all'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-30

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