Art. 25

Sanzioni relative alle violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri - Parte IV, Titolo I, Capo 4 del Regolamento (UE) 2016/429

In vigore dal 27 set 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali selvatici da un habitat sito in uno Stato membro verso un habitat o uno stabilimento in un altro Stato membro, in violazione delle condizioni di cui all'articolo 155 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 10.000 euro a 100.000 euro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sanzioni relative alle violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri - Parte IV, Titolo I, Capo 4 del Regolamento (UE) 2016/429 (Art. 25 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo