Art. 25
Sanzioni relative alle violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri - Parte IV, Titolo I, Capo 4 del Regolamento (UE) 2016/429
In vigore dal 27 set 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali selvatici da un habitat sito in uno Stato membro verso un habitat o uno stabilimento in un altro Stato membro, in violazione delle condizioni di cui all'articolo 155 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 10.000 euro a 100.000 euro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-25