Art. 22

Autorità competenti per la concessione di determinate deroghe

In vigore dal 27 set 2022
Autorità competenti per la concessione di determinate deroghe 1. Il Ministero della salute è l'autorità competente a concedere le deroghe previste dai seguenti articoli del regolamento: a) articolo 138, concernente i movimenti a fini scientifici di animali detenuti; b) articolo 139, concernente le introduzioni degli animali terrestri per l'uso ricreativo, per gli eventi sportivi e culturali, per il lavoro in prossimità delle frontiere e per il pascolo; c) articolo 165, concernente i movimenti di materiale germinale a fini scientifici; d) articolo 198, concernente deroghe agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di animali di acquacoltura tra Stati Membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione; e) articolo 199, concernente misure degli Stati membri relativamente al rilascio in natura di animali acquatici; f) articolo 204, concernente i movimenti a fini scientifici di animali acquatici. 2. L'azienda sanitaria locale è l'autorità competente a concedere le deroghe previste dall'articolo 201 del regolamento concernente movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-22

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Autorità competenti per la concessione di determinate deroghe (Art. 22 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo