Art. 13

Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie

In vigore dal 6 feb 2025
1. Al fine di assicurare un livello uniforme di tutela della salute animale, il Ministero della salute: a) stabilisce, sentite le regioni e le province autonome interessate, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento, per le malattie di categoria B per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti; b) stabilisce, previo parere positivo favorevole delle regioni e province autonome interessate, i programmi nazionali facoltativi di eradicazione di cui all', paragrafo 2, del regolamento, definiti ai sensi dell' del presente decreto, per le malattie di categoria C per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti; c) presenta alla Commissione europea le domande per l'approvazione dei programmi di cui alle lettere a) e b), e le relative relazioni secondo quanto previsto dagli , del regolamento, come integrati dal regolamento (UE) 2020/2002; d) adotta, con decreto del Ministro della salute, i programmi di cui alle lettere a) e b), approvati dalla Commissione europea; 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite degli applicativi dedicati del sistema informativo veterinario «Vetinfo.it», forniscono al Ministero della salute le informazioni di cui all', del regolamento, come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, ai fini della presentazione delle domande e delle relazioni di cui al comma 1, lettera c). 3. L'attuazione dei programmi di eradicazione di cui al presente articolo è demandata alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che applicano le misure di cui al regolamento (UE) 2020/689. 4. La concessione delle deroghe di cui agli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/689, è demandata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento in cui sono detenuti gli animali, previo nulla osta dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione in caso di movimentazioni. Le deroghe concesse sono inserite nel sistema «Vetinfo.it» dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente che le ha concesse. 5. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/689, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per definire i regimi di prove e il periodo di tempo massimo durante il quale lo status di indenne da malattia può essere sospeso in caso di violazione delle condizioni di cui al paragrafo 2, del medesimo , del regolamento (UE) 2020/689. 6. Il Ministro della salute, con proprio decreto previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i programmi di sorveglianza predisposti ai sensi dell', del regolamento, secondo quanto previsto dagli , paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/689, e presenta gli stessi alla Commissione europea provvedendo a fornire almeno le informazioni di cui all', del medesimo regolamento (UE) 2020/689, e adempie agli obblighi informativi verso la Commissione europea e gli altri stati membri secondo quanto previsto dall', paragrafo 3, del regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. 7. Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate... definiti nell'ambito del Centro nazionale. 8. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate..., previa approvazione del Ministero della salute, nell'ambito delle priorità stabilite dall', comma 5. 9. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti attuano i programmi di sorveglianza di cui al comma 7. 10. Gli operatori responsabili degli stabilimenti la cui popolazione animale è interessata da un programma di eradicazione di cui al comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nei suddetti programmi e a fornire la necessaria collaborazione all'autorità competente nell'attuazione degli stessi. 11. Gli operatori responsabili degli stabilimenti, la cui popolazione animale è interessata da un programma di sorveglianza di cui ai commi 6, 7 e 8, sono tenuti a rispettare le misure ivi contenute e a fornire la necessaria collaborazione all'autorità competente nell'attuazione del programma medesimo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-13

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Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie (Art. 13 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo