Art. 5
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
In vigore dal 6 feb 2025
1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (di seguito Centro nazionale) è un organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie e lo svolgimento delle funzioni connesse al compito di cui all', comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
2. Il Centro nazionale assicura l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43, del regolamento, per quanto attiene l'elaborazione dei piani di emergenza e i relativi aggiornamenti, nonché l'individuazione delle misure in caso di pericolo per la salute degli animali e la salute pubblica.
3. Il Centro nazionale è presieduto dal Capo dei servizi veterinari (di seguito «CVO»), istituito dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da suo delegato, e si articola:
a) nella Direzione strategica permanente;
b) nella Unità centrale di crisi (UCC);
c) nei Gruppi operativi di esperti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento, (di seguito Gruppi).
4. La Direzione strategica permanente è composta da:
a) il CVO con funzione di presidente o come suo delegato il direttore dell'ufficio di sanità animale della competente Direzione generale del Ministero della salute;
b) il direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO;
c) la rete dei responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio;
e) un componente indicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI);
f) il direttore dell'Ufficio della Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.
5. La Direzione strategica si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta al CVO e assolve, tra l'altro, ai seguenti compiti:
a) definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'intero territorio nazionale inclusa l'adozione dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione;
b) definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti.
Stabilisce altresì i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale, i criteri per le strategie vaccinali e i criteri per la pianificazione degli esercizi di simulazione;
c) propone al direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute le misure di emergenza da adottare in conformità agli articoli 257, 258, 260 e 262, del regolamento.
6. L'Unità centrale di crisi (UCC) assicura il coordinamento della gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale in caso di insorgenza di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all' del regolamento.
7. L'Unità centrale di crisi (UCC) è composta da:
a) il CVO, con funzioni di presidente o come suo delegato il direttore dell'Ufficio di sanità animale della competente Direzione generale del Ministero della salute;
b) il direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO;
c) il direttore dell'Ufficio di sanità animale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute;
c-bis) un rappresentante della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare e un rappresentante della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema del Ministero della salute;
d) il direttore del Laboratorio nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata;
e) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio;
f) il responsabile del servizio veterinario della regione o provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
g) il responsabile o i responsabili dei servizi veterinari delle regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano interessate di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza;
h) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
i) un rappresentante designato dal Ministero della transizione ecologica;
l) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute;
m) un rappresentante della struttura organizzativa della Sanità militare di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. La composizione dell'UCC può essere integrata di volta in volta, su indicazione del Presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico. Nel caso di adozione di misure di controllo supplementari di cui all'articolo 71 del regolamento, l'UCC è integrata con uno o più rappresentanti delle associazioni di categoria interessate.
9. L'UCC è convocata dal CVO direttamente o su richiesta motivata del responsabile dei servizi veterinari regionali della regione o della provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome e ha, tra l'altro, i seguenti compiti, fatto salvo quanto già previsto nei piani di emergenza:
a) individuazione delle misure di sanità animale in fase di emergenza;
b) individuazione delle modalità per l'acquisizione, lo stoccaggio e la distribuzione di sieri, vaccini, antigeni e reagenti;
c) coordinamento delle unità di crisi territoriali;
d) definizione, in collaborazione con i laboratori ufficiali e i centri di referenza, dei flussi informativi necessari al controllo dell'emergenza.
10. L'UCC assicura il raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture a livello regionale (UCR) e locale (UCL).
11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da:
a) un esperto con comprovata conoscenza del patogeno nella specie o nel gruppo di specie selvatiche di volta in volta interessato designato dai direttori dei centri di referenza nazionale o dei laboratori nazionali di riferimento o dei laboratori ufficiali competenti per le malattie infettive e diffusive degli animali oggetto dell'emergenza;
b) un epidemiologo esperto nella relazione ospite-patogeno di interesse designato dal direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale»;
c) un esperto di statistica, data entry e reportistica e analisi dei dati dell'area biologica sanitaria designato dall'Istituto Superiore di sanità;
d) un esperto di ecologia della specie o del gruppo di specie coinvolte nell'infezione di interesse designato dal Direttore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali;
e) due dirigenti sanitari veterinari dell'ufficio competente per la sanità animale di cui uno con funzione di coordinatore e un altro di segretario indicati dal CVO.
11-bis. La composizione di ciascun gruppo di cui al comma 3, lettera c), può essere integrata, su indicazione dello stesso, dal CVO, con ulteriori componenti individuati tra gli esperti appartenenti agli Istituti zooprofilattici sperimentali, all'Istituto superiore di sanità, agli Istituti di Ricerca e delle Università in possesso di competenze in modellistica ecologica e sistemi informativi geografici (GIS) integrati con l'uso dell'habitat e dello spazio delle specie ospite di interesse.
12. L'Ufficio di sanità animale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute svolge le funzioni di Direzione operativa del Centro nazionale e, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alla Direzione strategica, dà esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati su proposta della stessa coordinando le attività e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali.
L'Ufficio di sanità animale assicura supporto tecnico-amministrativo all'UCC e ai Gruppi ed effettua verifiche ispettive.
13. Ai componenti del Centro nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-5