Art. 4

Organizzazione delle autorità competenti

In vigore dal 27 set 2022
1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale delle misure di emergenza di cui agli articoli 257 e 258, del regolamento, si avvalgono: a) del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all', del presente decreto; b) di una rete veterinaria nazionale costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coordinata dal Capo servizi veterinari, delegato italiano presso l'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE), di cui all' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, che garantisce, in caso di rischio per la sanità animale e la salute pubblica, un processo decisionale e gestionale rapido ed efficace a livello centrale, regionale e locale mediante l'attivazione delle unità di crisi ai tre diversi livelli. 2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attribuiscono la funzione di responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a un veterinario operante all'interno del medesimo servizio veterinario. 3. I compiti e le attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale sono definite mediante accordo tra il Ministero della salute e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano nell'ambito dell'organizzazione regionale e provinciale una struttura organizzativa a supporto del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Dall'attuazione dei commi 2 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-4

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