Art. 3
Autorità competenti e autorità veterinaria centrale
In vigore dal 27 set 2022
Autorità competenti
e autorità veterinaria centrale
1. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale responsabile, ai sensi dell', punto 55), del regolamento:
a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformità al regolamento (UE) 2017/625;
b) del coordinamento delle altre autorità competenti per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.
2. Il Ministero della difesa è l'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse con le attività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di ogni sospetto o conferma delle malattie elencate nonché delle misure adottate al Ministero della salute al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di notifica di cui all'.
3. Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al presente decreto è fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall', commi 8, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;136#art-3