Art. 22
Abrogazioni
In vigore dal 27 set 2022
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
b) decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, ad eccezione dell', comma 1;
c) decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini;
d) articoli da 1 a 4 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2000/1760, e del regolamento (CE) n. 2000/1825, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell' della legge 1° marzo 2002, n. 39;
e) decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199, recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
f) decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, recante attuazione della direttiva 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;
g) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante attuazione della direttiva 2003/50/CE, relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
h) decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante attuazione della direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
i) della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività;
l) articolo 34, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici;
m) decreto legislativo del 16 febbraio 2011, n. 29, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008, inerente all'attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE, sui metodi di identificazione degli equidi, nonché alla gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE;
n) , comma 1, della legge del 14 agosto 1991, n. 281, recante le competenze delle regioni nell'ambito della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto.
3. Dalla data di entrata in vigore del manuale operativo, i rinvii alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto e dal manuale operativo di cui all', comma 1, lettera q).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134#art-22