Art. 3
Autorità competenti e autorità veterinaria centrale
In vigore dal 27 set 2022
1. Il Ministero della salute si avvale del CSN per la gestione tecnica della BDN, per la predisposizione dell'elenco dei fornitori dei marchi auricolari nonché per la predisposizione, anche ai fini delle procedure connesse all'attuazione della «politica agricola comune» (PAC), delle procedure operative per la gestione e l'aggiornamento sistema I&R nonché per la trasmissione informatica
dei relativi dati.
2. Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell' del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorità competenti alla programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali in materia di sistema I&R,
nonché all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e all'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.
3. Il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale di cui all', paragrafo 1, punto 55), del regolamento, ed è responsabile del coordinamento delle altre autorità competenti di cui all' del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in attuazione delle disposizioni in materia di sistema I&R
in conformità al regolamento, ai suoi atti delegati e di esecuzione, nonché al regolamento (UE) n. 2017/625, e al presente decreto.
4. Il Ministero della difesa è l'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di competenza in materia di sistema I&R al
Ministero della salute tramite BDN.
5. Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al presente decreto è fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall', commi 8, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134#art-3